T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sezione I, 28 giugno 2016
Autore: La Redazione - Pubblicato il 13 agosto 2016
L’astratta rimovibilità delle opere impedisce che le stesse possano essere considerate come nuove costruzioni ai fini edilizi?
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE